LA MIA EX SI È TROVATA UN NUOVO COMPAGNO MA PRETENDE SEMPRE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: LO PUÒ FARE?
Da risposta a questo dubbio l’avvocato Simone Labonia.
La disciplina dell’assegno di mantenimento trova il suo fondamento negli articoli del c.c. per la separazione, e della L.898/1970 per il divorzio.
La “ratio” dell’istituto è garantire al coniuge economicamente più debole un sostegno volto a mantenere, entro certi limiti, un tenore di vita adeguato o, nel caso di divorzio, un equilibrio economico tra le parti.
Un tema ricorrente riguarda la sorte dell’assegno quando il coniuge beneficiario instaura una nuova convivenza stabile e duratura. La questione ha diviso per anni dottrina e giurisprudenza, fino a un consolidamento delle posizioni della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con numerose pronunce, ha chiarito che la convivenza more uxorio determina un “nuovo progetto di vita” fondato su reciproca solidarietà economica. Questo incide direttamente sul presupposto dell’assegno di mantenimento o divorzile, poiché l’ex coniuge non può più pretendere sostegno dall’ex partner, avendo scelto di legarsi a un’altra persona in un rapporto stabile e assistito da doveri morali e materiali.
Nelle separazioni, la giurisprudenza tende a privilegiare la riduzione o la sospensione dell’assegno, valutando concretamente l’apporto economico della nuova convivenza, mentre nei divorzi si afferma l’orientamento più netto: la convivenza stabile comporta la revoca automatica dell’assegno, perché viene meno in radice la funzione solidaristica che lo giustifica.
Diversa è la situazione in presenza di figli: l’eventuale assegno di mantenimento destinato a loro resta intangibile, perché trova titolo non nel vincolo matrimoniale, ma nel dovere di responsabilità genitoriale, obbligo che non viene meno con nuove convivenze.
L’instaurazione di una convivenza stabile da parte del coniuge beneficiario, quindi, segna un punto di svolta e può comportare, come abbiamo visto, anche la revoca dell’assegno divorzile o la sua riduzione in caso di separazione, a seconda della concretezza del contributo economico del nuovo partner.
La Cassazione sottolinea che la scelta di formare una nuova famiglia, seppure di fatto, esprime una libera autodeterminazione che non può gravare sull’ex coniuge.





